Brutta esperienza per un meccanico di Bompietro che ieri sera, intorno alle 22, rientrando da Gangi, poco dopo il bivio di Geraci, nel così detto “rettilineo della Procalama”, lungo la statale 120, ha avuto un incidente frontale con un cinghiale di grosse dimensioni. L’impatto ha causato la morte dell’animale e gravi danni all’automobile, una fiat punto grigia dal quale, fortunatamente, l’uomo è uscito illeso.
In genere, per i danni causati dalla fauna selvatica, l’ente competente per gli indennizzi è l’Ente Parco delle Madonie ma, secondo il regolamento di cui si è dotato l’Ente, i danni (a persone o a cose) derivanti dalla circolazione di veicoli, non rientrano fra quelli indennizzabili.
Ma, secondo una consolidata giurisprudenza, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette e che rientrano, ai sensi della L. n. 157 del 1992, nel patrimonio indisponibile dello Stato, va applicato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’articolo 2052 c.c. e il soggetto pubblico responsabile va individuato nella Regione, in quanto ente al quale spetta in materia la funzione normativa, nonche’ le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attivita’ eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (e che dunque rappresenta l’ente che “si serve”, in senso pubblicistico, del patrimonio faunistico protetto), al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La Regione potrà eventualmente rivalersi (anche chiamandoli in causa nel giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri enti ai quali sarebbe spettato di porre in essere in concreto le misure che avrebbero dovuto impedire il danno, in quanto a tanto delegati, ovvero trattandosi di competenze di loro diretta titolarità.