Cronaca

Violenza sessuale a Gangi, condannato l’imprenditore Giuseppe Catania

Il gip del tribunale di Termini Imerese, Alessandra Marino, ha emesso una sentenza di condanna a 14 anni a carico dell’imprenditore Giuseppe Catania, originario di Nicosia e residente a Gangi, dove è molto noto anche per aver ricoperto per diversi anni il ruolo di presidente di una squadra di calcio molto seguito in paese. Secondo quanto accertato nel corso del rito abbreviato, Catania è stato condannato per aver violentato due ragazzine. Avendo scelto il rito abbreviato Catania potrà usufruire di una riduzione di pena di un terzo, per cui la condanna in primo grado è di 10 anni di reclusione.

Nel procedimento si erano costituite parte civile la vittima degli abusi, assistita dall’avvocato Ones Benintende, e una sua amica che avrebbe subito pure molestie, patrocinata dall’avvocato Salvatore Ferrante. Inoltre, in attesa della quantificazione definitiva dei danni, che avverrà con un nuovo giudizio, il Gup ha disposto anche una provvisionale a titolo di risarcimento di 30 mila euro per vittima principale e di 5 mila per la sua amica.

Secondo quanto ricostruito nel corso del giudizio abbreviato, grazie all’attenta attività di indagine svolta dai Carabinieri di Gangi, coordinati dal comando di Petralia Sottana, Catania avrebbe approfittato di una ragazzina figlia di amici. Un incubo durato quattro anni, dal 2014, quando la ragazzina aveva solo 10 anni, fino al 2018, quanto la vittima decide finalmente di denunciare l’imprenditore, il quale avrebbe agito con «piena capacità di intendere e di volere» si legge nel dispositivo del Gup.

Dopo la denuncia, la giovane era stata ascoltata in un ambiente protetto e con l’assistenza di specialisti. Passo dopo passo aveva ricostruito la sua storia, raccontando che Catania, approfittando del rapporto con i suoi familiari, aveva cominciato a molestarla allungando le mani mentre si trovavano da soli. All’epoca dell’arresto – si legge nel Giornale di Sicilia – il gip aveva scritto nelle pagine del provvedimento restrittivo che: «Il reale accadimento in senso naturalistico di detti gesti può ritenersi certo ed obiettivo non dubitando della coerenza e della logica delle dichiarazioni rese dalla minore nel corso delle sue audizioni, ed escludendo che le stesse siano il frutto di propositi calunniosi o di invenzioni, o anche di etero suggestioni».

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