Mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico. E’ questa una delle principali misure che sono state inserite nell‘ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, firmata pochi minuti fa dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il testo si compone di 25 articoli, di cui i primi 12 dedicati alle attività economiche e produttive. L’articolo 13 riguarda la mobilità infraregionale: “Gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio. Resta esclusa la mobilità extraregionale, salvo che per le ipotesi indicate dal vigente
Decreto Ministeriale. L’articolo 14 il trasporto pubblico e l’art 15 l’attività sportiva: “Sono consentite tutte le attività sportive individuali, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società, le associazioni sportive e le palestre sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, anche in luoghi al chiuso, nel rispetto del distanziamento interpersonale, senza alcun assembramento ed a condizione che siano rispettate le Linee guida per le palestre. Nelle medesime strutture è autorizzata l’apertura di bar e ristoranti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 della presente Ordinanza. Le piscine sono aperte a partire dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle specifiche Linee guida allegate. Per quanto attiene alle specifiche disposizioni sulla attività sportiva – anche di squadra – ed alle manifestazioni, agli eventi ed alle competizioni sportive si rinvia integralmente alle dettagliate disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 ed al rispetto delle linee guida e dei protocolli ivi indicati.”
I successivi articoli, dal 17 al 23, contengono le misure in materia di prevenzione sanitarie. Fra queste viene rinnovato il dovere registrazione nel portale siciliacoronavirus.it e di quarantena per tutti i soggetti che rientrano da fuori regione. Unica eccezione per i pendolari dello Stretto di Messina, per i quali è previsto un particolare “visto” di autorizzazione da trasmettere alla Protezione Civile Regionale.
La misura più stringente è certamente quella contenuta nell’articolo 23 dell’ordinanza che riguarda l’uso obbligatorio della mascherina: “Ferme le specifiche disposizioni sull’uso di dispositivi di protezione individuale e del distanziamento, è obbligatorio nei luoghi pubblici e aperti al pubblico l’utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca. Il dispositivo protettivo deve, comunque, essere sempre nella disponibilità del cittadino nella eventualità in cui ne sia necessario l’utilizzo. Non sono soggetti all’obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne
rendano incompatibile l’uso. Per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l’uso di mascherina o
copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività medesima. Ricordiamo che per luogo pubblico la legge italiana intende qualsiasi luogo cui si può accedere liberamente, senza che vi siano limitazioni (ad es. una via o una piazza di una città) per luogo aperto al pubblico si intende un luogo privato, al quale però è possibile accedere a determinate condizioni o in determinati momenti. Tipici esempi sono stadi, cinema, teatri etc.
I musei, gli archivi storici e le biblioteche sono aperti al pubblico a partire dal 25 maggio 2020. I parchi archeologici e i luoghi di cultura all’aperto sono aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza. Rimangono vietati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli, con la presenza di pubblico – ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico e fieristico -, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, sono autorizzate a partire dall’8 giugno 2020. Sono, invece, autorizzate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza le manifestazioni che possano svolgersi con il pubblico distanziato e “in forma statica”